FONCER riconosce al lavoratore associato la facoltà di trasferimento della posizione maturata secondo la disciplina prevista di seguito e alle condizioni indicate caso per caso:
-
qualora vengano meno i requisiti di partecipazione a FONCER, richiesta di trasferimento presso altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente) ovvero a forme pensionistiche individuali previste dal D.Lgs.252/05;
-
in costanza dei requisiti di partecipazione a FONCER, richiesta di trasferimento della posizione ad un fondo pensione complementare ovvero a forme pensionistiche individuali previste dal D.Lgs.252/05; il trasferimento della posizione potrà avere luogo decorsi due anni di iscrizione.
In tutti i casi di trasferimento e di riscatto della posizione, FONCER determina il valore della posizione maturata il primo giorno utile di valorizzazione del patrimonio, successivo alla data in cui FONCER ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
Il fondo pensione procederà all’evasione della richiesta pervenuta nel rispetto dell’equilibrio finanziario del fondo stesso e delle seguenti regole generali:
-
Il fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell’ordine di ricezione. Solo nel caso di documentazione errata o incompleta, il fondo darà adeguata informazione all’associato.
-
La richiesta di trasferimento deve essere inviata al fondo compilando l’apposito “modulo di richiesta di trasferimento”, disponibile sul sito internet di Foncer, oppure deve essere richiesto al fondo stesso. La documentazione deve pervenire al fondo o brevi mani o per raccomandata (non si riterrà valida la documentazione pervenuta via fax);
-
Il trasferimento della posizione avviene entro sei mesi dalla relativa richiesta, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.