Decesso o invalidità dell’iscritto

Invalidità dell’iscritto

Riscatto della posizione contributiva maturata nel Fondo

L’iscritto con invalidità pari o superiore al 66% determinante la cessazione dell’attività lavorativa, ha la possibilità di richiedere il riscatto totale della posizione maturata nel fondo presentando (oltre al modulo di liquidazione):

– Dichiarazione dell’Azienda circa l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro a seguito dello stato di invalidità totale e permanente

– Certificato attestante il riconoscimento del diritto a conseguire la Pensione di inabilità o l’assegno di invalidità da parte dell’Ente Previdenziale al quale obbligatoriamente appartiene l’Assicurato (I.N.P.S.)

 

Indennizzo Compagnia Assicuratrice

L’iscritto con invalidità pari o superiore al 66% determinante la cessazione dell’attività lavorativa, ha il diritto all’indennizzo da parte della Compagnia Assicurazioni Generali SpA, inoltrando alla stessa tutta la documentazione necessaria all’apertura del danno per il riconoscimento dell’invalidità.

 

Ricordiamo che gli unici aventi diritto alla Polizza sono gli iscritti che versano il Tfr + il contributo a loro carico (sono esclusi coloro che versano solo il Tfr o gli iscritti silenti)

 

Decesso dell’iscritto

Riscatto della posizione contributiva maturata nel Fondo

A seguito del decesso da parte dell’iscritto a Foncer, gli eredi hanno diritto a richiedere il riscatto totale della posizione maturata nel fondo presentando tutta la documentazione richiesta nel file sottostante (oltre al modulo di liquidazione in caso di morte)

 

Indennizzo Compagnia Assicuratrice

Per poter beneficiare della polizza offerta dalla Compagnia Assicurazioni Generali Spa, gli eredi dovranno inoltrare alla stessa tutta la documentazione richiesta per l’apertura del danno a seguito del decesso dell’assicurato

Qualora l’iscritto deceduto non avesse espressamente fatto una designazione, il diritto al riscatto verrà automaticamente conferito agli eredi legittimi.

 

Ricordiamo che gli unici aventi diritto alla Polizza sono gli iscritti che versano il Tfr + il contributo a loro carico (sono esclusi coloro che versano solo il Tfr o gli iscritti silenti)

 

A partire dal 1° gennaio 2018 sono state significativamente migliorate le prestazioni relative al capitale assicurato (inteso come somma da ottenersi in caso di sinistro).

Il capitale assicurato per ciascun aderente è stato portato al 18% (era il 16% sino al 31.12.17) ferma restando la modalità di calcolo. In dettaglio il capitale assicurato è pari al 18% della retribuzione individuale annua utile al calcolo del TFR dell’ultimo anno solare, moltiplicato per il numero di anni interi (con arrotondamento a +/- 6 mesi) mancanti al raggiungimento del 60° anno di età (con il minimo di 1 anno).

A partire dal 1° gennaio 2018 sono state inoltre introdotte due nuove casistiche:

–  in caso di figlio/i a carico di minore età: il capitale assicurato è pari al 22,5% della retribuzione individuale annua utile al calcolo del TFR dell’ultimo anno solare, moltiplicato per il numero di anni interi (con arrotondamento a +/- 6 mesi) mancanti al raggiungimento del 60° anno di età (con il minimo di 1 anno);

–  in caso di famigliare a carico in condizione di non autosufficienza: il capitale assicurato è pari al 45% della retribuzione individuale annua utile al calcolo del TFR dell’ultimo anno solare, moltiplicato per il numero di anni interi (con arrotondamento a +/- 6 mesi) mancanti al raggiungimento del 60° anno di età (con il minimo di 1 anno).

PDF Documento
Documentazione decesso Assicurazioni Generali

Documentazione decesso – Liquidazione Foncer

Documentazione invalidità – Assicurazioni Generali Spa

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Documentazione necessaria in caso di sinistro indennizzabile in presenza, a carico dell'iscritto, di figli minori o di familiare non autosufficiente.