Fondo di garanzia Inps

Nel caso in cui, a seguito dell’omesso o parziale versamento dei contributi al Fondo pensione da parte del datore di lavoro colpito da una procedura concorsuale, all’aderente non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, lo stesso ha la facoltà di chiedere al Fondo di Garanzia INPS di integrare le contribuzioni omesse presso il Fondo Pensione complementare.

L’associato, quindi, che si trovi alle dipendenze di un’azienda che abbia fatto ricorso o sia stata sottoposta a procedura concorsuale (FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA) che non abbia provveduto agli obblighi contributivi nei confronti del Fondo, può fare richiesta al fondo di garanzia INPS affinché lo stesso provveda al versamento di tutte le contribuzioni omesse.

Una delle condizioni necessarie e fondamentali per l’ accesso al fondo di garanzia INPS è che all’atto della presentazione della domanda di intervento del fondo di Garanzia INPS l’aderente risulti essere iscritto ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale iscritta all’albo COVIP.

E’ possibile richiedere l’intervento del fondo di garanzia INPS anche qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

  • L’aderente abbia cessato l’attività lavorativa
  • L’aderente abbia in essere la posizione presso una forma pensionistica complementare collettiva od individuale iscritta all’albo COVIP.
  • Vi sia stato accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare.
  • Il datore di lavoro non possa ricorrere alle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti.
  • Vi sia insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.

L’iscrizione al fondo pensione è condizione necessaria per richiedere l’intervento del fondo di garanzia INPS, pertanto il riscatto totale della propria posizione fa decadere il diritto di richiedere l’intervento del fondo di garanzia INPS.

In caso di riscatto parziale al 50%, a cui si accede nel caso di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di cassa integrazione guadagni a zero ore superiore ai 12 mesi, è possibile invece richiedere l’intervento del fondo di garanzia INPS.

L’aderente che, quindi, richieda un riscatto totale della posizione, perdendo i requisiti necessari, non potrà inoltrare richieste di reintegro di omesse contribuzioni.
E’ però utile sottolineare che la problematica è oggetto di analisi presso l’INPS ed è probabile che vi saranno ulteriori pronunciamenti accompagnati da idonea modulistica ufficiale.