Adesione familiari fisicamente a carico

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO
DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO
1.1 – Con il presente regolamento il Fondo Pensione da’ attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all’art. 5 punto 3, in materia di adesione al
Fondo dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

ARTICOLO 2 – SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO – DEFINIZIONE
2.1 – Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (riportata nella Nota Informativa del Fondo Pensione, reperibile sul sito internet www.foncer.it)

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE/ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE
3.1 – L’iscrizione/adesione al Fondo Pensione Foncer dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all’adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.
3.2. – Ai fini dell’iscrizione/adesione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l’apposito modulo “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente”, reperibile sul sito del Fondo Pensione Foncer – www.foncer.it (Allegato A al presente Regolamento).
3.3 – Nel caso in cui l’iscrizione/adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all’adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest’ultimo.
3.4 – Nel caso di iscrizione/adesione di soggetto minorenne o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico.
3.5 – Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente regolamento per i soggetti fiscalmente a carico maggiorenni e capaci trovano applicazione le previsioni statutarie, in quanto applicabile.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE
4.1 – La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita in cifra fissa dal lavoratore cui è a carico il soggetto interessato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI VERSAMENTO AL FONDO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
5.1 – Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4 dovrà compilare e far pervenire al Fondo Pensione l’apposito modulo “Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito del Fondo Pensione Foncer – www. foncer.it (Allegato B al presente Regolamento), indicando l’importo del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo cosi opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.
5.2 – I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a “Fondo Pensione Foncer “, ubicato presso Istituto centrale delle banche popolari italiane cod. filiale Milano , IBAN IT85X0500001600cc0018530000. 5.3- Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all’indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale “CTRBFISC” seguita dal codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento e dal codice fiscale del lavoratore aderente, rispettando l’ordine qui indicato.

ARTICOLO 6 – CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO MAGGIORENNE E CAPACE
6.1 Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l’apposito modulo di cui al primo comma dell’articolo 5.
6.2 – Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dal precedente articolo 5 e dall’articolo 6.

ARTICOLO 7 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
7.1 – I contributi di cui all’art. 4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell’adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell’esercizio della facoltà di modifica del comparto (“Switch”).
7.2 – In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Bilanciato.

ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
8.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell’interessato.
8.2 – AI ricorrere dell’ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall’articolo 6 -, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 9 – PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DA PARTE DEL LAVORATORE A CUI E’ FISCALMENTE A CARICO IL SOGGETTO INTERESSATO
9.1 – Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo può versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all’articolo 4.
9.2 – Nell’ipotesi in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore del soggetto interessato. In tal caso, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall’articolo 6, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 10 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO
10.1 – Dal primo versamento contributivo effettuato in favore del fiscalmente a carico è trattenuta la quota di adesione al Fondo come definita nella Scheda Sintetica della Nota Informativa del Fondo reperibile sul sito internet www.foncer.it.
10.2 – Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura indicata nella Nota Informativa del Fondo Pensione, reperibile sul sito internet www. www.foncer.it. Il prelievo viene effettuato in occasione del primo versamento corrisposto nell’anno.
10.3 – Dall’ammontare delle erogazioni può essere prelevato, qualora previsto, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l’esecuzione delle relative pratiche.

 

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Regolamento adesione familiari fiscalmente a carico