Riscatti

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è possibile chiedere il riscatto della propria posizione previdenziale.
Il fondo pensione procederà all’evasione della richiesta pervenuta nel rispetto dell’equilibrio finanziario del fondo stesso e delle seguenti regole generali:

  1. Il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell’ordine di ricezione. Solo nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all’associato;
  2. la richiesta di liquidazione deve essere inviata al fondo compilando l’apposito “modulo di richiesta di liquidazione”, disponibile sul sito internet di Foncer, oppure deve essere richiesto al fondo stesso. La documentazione deve pervenire al fondo mezzo posta o consegnata a mano (non si riterrà valida la documentazione pervenuta via fax);
  3. Il Fondo liquida entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta;
  4. nel caso in cui l’associato abbia in atto contratti di “cessione del quinto”, la richiesta di liquidazione dovrà essere corredata dall’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria (liberatoria);
  5. la liquidazione della posizione maturata a Foncer  avverrà attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie IBAN.Per la copertura delle spese di istruzione della pratica il fondo addebiterà € 10 alla posizione dell’associato.

 

TIPOLOGIE DI RISCATTO

a)100%
90%
  • licenziamento o dimissioni volontarie
  • mobilità
  • fallimento azienda
  • cambio contratto
  • promozione a dirigente
b)
50%
  • cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
  • mobilità
  • cassa integrazione straordinaria/ordinaria, di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
c) 100%
  • invalidità permanente (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo)
  • cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione superiore a 48 mesi
  • pensione,senza i requisiti per accedere alla rendita *
  • decesso dell’aderente

 
Aliquota per i montanti versati successivamente al 1° gennaio 2007

a) = 23%
b)
e c) = tassazione agevolata al 15% fino al 9% *
(*ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare)

 * eccetto se l’iscrizione al Fondo è inferiore a 5 anni.
In tal caso la tassazione è del 23% (art.14 D.lgs n.252/05)

Per maggiori informazioni relative alle tassazioni applicate, consultare la sezione “Regime fiscale

 

RISCATTO IN PRESENZA DI UNA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Nel caso di richiesta di riscatto della posizione previdenziale da parte della società finanziaria in forza della delega al riscatto rilasciata dall’iscritto avente in essere un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, l’aderente dovrà decidere, attraverso una dichiarazione scritta, se trasferire, mantenere o riscattare la parte restante della posizione eccedente l’importo versato alla società finanziaria.
Si precisa che, in mancanza di una dichiarazione esplicita da parte del lavoratore, la porzione residua della posizione individuale sarà mantenuta in essere presso il fondo pensione.

Scarica la lettera circolare COVIP del 23 ottobre 2009, prot. n. 6526, “Cessione del quinto dello stipendio – modalità di gestione delle richieste di riscatto presentate dalle società finanziarie

PDF Documento
Circolare COVIP 23/10/2009