Maturati i requisiti richiesti di anzianità nel Fondo, l’iscritto a Foncer ha la possibilità di ottenere anticipazioni per spese sanitarie (in qualsiasi momento), acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione o per ulteriori esigenze (dopo 8 anni di iscrizione al Fondo).
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE
La domanda di anticipazione per spese sanitarie gravissime e straordinarie fino ad un massimo del 75% della posizione maturata, per sé, per il coniuge o per i familiari fiscalmente a carico, può essere presentata in qualsiasi momento e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
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dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (ASL), della natura di straordinarietà degli interventi (tale dichiarazione deve essere prodotta necessariamente in caso di intervento medico effettuato privatamente);
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fattura o ricevuta fiscale emessa non oltre i 180 giorni prima della richiesta;
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Il fondo accetta il preventivo delle spese sanitarie, in alternativa alla fattura o ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo da parte dell’aderente di completare la pratica fornendo fattura o ricevuta fiscale delle spese preventivate entro i 180 giorni successivi all’erogazione dell’anticipazione.
N.B.: E’ indispensabile presentare lo Stato di Famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l’iscritto, solo nel caso in cui la spesa non sia sostenuta dallo stesso
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE
La domanda di anticipazione per l’acquisto della prima casa, fino ad un massimo del 75% della posizione maturata, può essere presentata dopo 8 anni di iscrizione al Fondo, per sé o per i figli, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
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autocertificazione prima casa di abitazione;
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rogito notarile di acquisto o contratto preliminare di vendita registrato all’ Agenzia delle Entrate, stipulato non oltre 180 giorni prima della richiesta;
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se la richiesta viene effettuata per la costruzione dell’abitazione anche tramite cooperativa (in questo caso va allegata copia della dichiarazione di “socio”), occorre integrare i giustificativi delle spese sostenute con copia della licenza edilizia, copia della dichiarazione di inizio lavori e copia del documento di proprietà del terreno.
Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo “in itinere”.
Nel caso di contratto preliminare di vendita registrato all’Agenzia delle Entrate, la copia del rogito notarile d’acquisto dovrà pervenire al Fondo entro i 180 giorni successivi all’ erogazione dell’ anticipazione.
E’ possibile altresì richiedere l’anticipazione anche nel caso in cui l’acquisto della prima casa sia effettuato da parte del coniuge in regime di comunione legale dei beni. In tale circostanza, oltre alla documentazione citata, dovrà essere prodotto l’estratto riassuntivo dell’atto di matrimonio.
N.B.: E’ indispensabile presentare lo Stato di Famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l’iscritto, solo nel caso in cui la spesa non sia sostenuta dallo stesso.
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE
La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa, fino ad un massimo del 75% della posizione maturata,può essere presentata dopo 8 anni di iscrizione al Fondo e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
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autocertificazione di ristrutturazione prima casa di abitazione attestante che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa di cui al DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lettere a,b,c,d;
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fotocopia della fattura dettagliata delle spese sostenute, intestata all’iscritto, emessa non oltre 180 giorni prima della richiesta;
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fotocopia dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla fotocopia deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione fiscale e il numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
In nessun caso verranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa. Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell’immobile, allegare fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE
L’art. 11 del D.Lgs 252/2005 prevede che chiunque, senza alcuna motivazione, purché siano decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, possa richiedere un’anticipazione sulla posizione maturata nel limite del 30%.
Le uniche documentazioni da presentare, oltre al modulo di richiesta, sono le copie del documenti d’identità e del codice fiscale.
ATTENZIONE!
Nel caso di lavoratori iscritti a Foncer che abbiano stipulato contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con TFR a garanzia, la richiesta di anticipazione, oltre alla
documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dalla liberatoria di pagamento dell’ente mutuante. In caso contrario, la pratica verrà automaticamente rigettata.
Unica eccezione sono le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali il Fondo provvederà a liquidare l’iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterrà un quinto della prestazione a favore della finanziaria.
COME PRESENTARE LA DOMANDA AL FONDO?
E’ necessario compilare il modulo di richiesta e inoltrarlo al Fondo a mezzo RACCOMANDATA, PEC oppure inviare la richiesta ON – LINE dalla propria area riservata sul sito www.foncer.it, corredato da tutta la documentazione prevista dal Regolamento in base alla tipologia di anticipazione scelta.
E’ obbligatorio allegare sempre la copia della carta d’identità e del codice fiscale.
Le richieste pervenute in altre modalità (fax, posta prioritaria, e-mail, consegna a mano) non si riterranno valide.
L’indirizzo a cui spedire la Raccomandata è:
FONCER
VIA FELICE CAVALLOTTI 106
41049 SASSUOLO (MO)
PEC:
foncer@legalmail.it
Ricevuta la domanda di anticipazione, Il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell’ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il fondo darà adeguata informazione all’associato entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
Il Fondo liquida di norma entro il termine massimo di 180 giorni dalla ricezione della richiesta.