Fondo di garanzia Inps

Nel caso in cui, a seguito dell’omesso o parziale versamento dei contributi al Fondo pensione da parte del datore di lavoro colpito da una procedura concorsuale (fallimento/liquidazione giudiziale o concordato preventivo), all’aderente non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, lo stesso ha la facoltà di chiedere al Fondo di Garanzia INPS di integrare le contribuzioni omesse presso il Fondo Pensione complementare.

Una delle condizioni necessarie e fondamentali per l’ accesso al fondo di garanzia INPS è che all’atto della presentazione della domanda di intervento del fondo di Garanzia INPS l’aderente risulti essere iscritto ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale iscritta all’albo COVIP. È possibile richiedere l’intervento del fondo di garanzia INPS qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

  • L’aderente abbia cessato l’attività lavorativa
  • L’aderente abbia in essere la posizione presso una forma pensionistica complementare collettiva od individuale iscritta all’albo COVIP.
  • Nell’ambito della procedura concorsuale vi sia stato accertamento giudiziale dell’insolvenza del datore di lavoro e del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare.

L’iscrizione al fondo pensione è condizione necessaria per richiedere l’intervento del fondo di garanzia INPS, pertanto il riscatto totale della propria posizione fa decadere il diritto di richiedere l’intervento del fondo di garanzia INPS a meno che non ci si iscriva ad un nuovo fondo pensione (es.fondo aperto o Pip). Pertanto si suggerisce di non chiudere totalmente la posizione presso Foncer ma di richiedere al massimo il riscatto del 90% previsto dallo statuto del fondo, in modo da non avere problemi nella richiesta di intervento del Fondo di garanzia INPS..