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POLIZZA PRESTAZIONI ACCESSORIE

Il Consiglio di Amministrazione informa tutti i lavoratori iscritti a FONCER che a partire dal 1° Agosto 2005 è attiva una polizza assicurativa, stipulata con Generali Vita, che darà diritto alla corresponsione di una prestazione accessoria in forma capitale in caso di premorienza o invalidità totale e permanente che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Si intende colpito da invalidità totale e permanente il lavoratore che, per sopravvenuta malattia o lesione organica, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità all'esercizio della sua professione o mestiere in misura almeno pari a 2/3 e sempre che tale evento abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa.

Destinatari

Possono beneficiare della polizza assicurativa tutti i lavoratori iscritti a FONCER in regola con le contribuzioni, di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età.

La polizza è già attiva dal 1° agosto 2005 e scadrà nel 2011.

Chi non ha diritto alla copertura

Sono esclusi dalla copertura coloro che:
1) al momento dell'evento abbiano cessato l'attività lavorativa
2) abbiano deciso di conferire solo il TFR, compresi i silenti, o abbiano deciso di sospendere la contribuzione
3) la cui azienda abbia interrotto la contribuzione per più di 6 mesi.

Costo della polizza

Il premio assicurativo di detta polizza è interamente sostenuto dall'azienda.

Capitale assicurato

Il lavoratore, o i suoi eredi, avrà diritto a un importo pari al 12% della propria retribuzione annuale utile al calcolo del TFR, moltiplicato per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età.

Per coloro che abbiano superato il 60° e fino al 65° anno di età, l'importo, pari al 12% della propria retribuzione annua utile al calcolo del TFR, verrà applicato al massimo per 1 annualità.

L'importo non è soggetto a tassazione.

A titolo esemplificativo nel caso di un lavoratore di età pari a 40 anni e con una retribuzione annua di Euro 24.000, in caso di sinistro, allo stesso, o ai suoi eredi, verrà erogato un importo di Euro 57.600 (12% di 24.000 Euro =2.880 x 20 anni).

Esclusioni

Il rischio di morte e di invalidità totale e permanente è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. E' esclusa dalla garanzia soltanto la morte e l'invalidità totale e permanente causata da:

  • attività dolosa del beneficiario;
  • partecipazione del beneficiario a delitti dolosi;
  • uso di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
  • partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta della Contraente;
  • incidente di colo se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
  • atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari e/o batteriologiche e/o chimiche;
  • trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono inoltre esclusi dalla garanzia per invalidità permanente quei lavoratori ai quali sia stata già riconosciuta una invalidità pregressa prima dell'ingresso in copertura e l'invalidità opermanente sia docuta a malattia i lesione ad essa correlata.

Beneficiari in caso di morte

In caso di morte dell'assicurato, i beneficiari dell'assicurazione saranno i soggetti indicati dall'assicurato stesso attraverso una manifestazione di volontà scritta o, in mancanza di designazione, gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.

In caso d'invalidità totale e permanente, beneficiario sarà l'assicurato medesimo.

Beneficiari in caso di invalidità permanente

Il riconoscimento dello stato di invalidità permanente è immediato nel caso di avvenuto riconoscimento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità d parte dell'Ente Previdenziale.

Riservatezza dei dati personali

La Contraente e la Compagnia si impegnano, ciascuno in qualità di titolari per i servizi di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali relativi agli aderenti acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione, adempiendo agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 per la protezione dei dati personali degli assicurati.

Documentazione e modalità di liquidazione del capitale

Al fine di poter procedere alla liquidazione è necessario consegnare al Fondo pensione i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e/o individuare gli aventi diritto. L'apposita modulistica dovrà essere richiesta a FONCER.

Ogni pagamento viene effettuato agli aventi diritto direttamente dalla Direzione Generale della COmpagnia Generali Vita SpA in Mogliano Veneto (TV) entro trenta giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta dalla Compagnia, per il tramite del Fondo Pensione.

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POLIZZA PRESTAZIONI ACCESSORIE
Comunicato per gli aderenti

 




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