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Le prestazioni » Documento sul Regime Fiscale Regime fiscale applicabile agli iscritti in data successiva al 1° gennaio 2007 ed ai contributi versati dai lavoratori già iscritti a partire dal 1° gennaio 2007 Regime fiscale dei contributi I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:
Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’aderente comunica alla predetta forma pensionistica l’importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale. Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui. Regime fiscale del fondo pensione I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Regime fiscale delle prestazioni Prestazioni pensionistiche complementari. La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale dell’11 per cento e degli importi dei contributi non dedotti. Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l’aliquota sarà del 9 per cento. Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Riscatti ed anticipazioni. Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare Tale principio si applica nei seguenti casi:
In tutte le altre fattispecie di riscatto e anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente, riscatto per cause diverse) si applica l’aliquota del 23 per cento. Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006 Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:
Avvertenza Per le prestazioni erogate anteriormente al 1° gennaio 2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, alla suddetta data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. n. 917/1986), non si dà luogo all’attività di riliquidazione. Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000 Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni. Avvertenza I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.
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